Sez. 6, Sentenza n. 3413 del 07/07/2006 Ud. (dep. 30/01/2007) Rv. 236070 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Deposizione resa quale teste - Successiva incriminazione nel medesimo procedimento - Applicabilità dell'esimente - Legittimità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
L'imputazione di falsa testimonianza, per avere deposto il falso su fatti in ordine ai quali vi era la possibilità di essere incriminato, con pericolo per la libertà dello stesso testimone, comporta l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., la quale va applicata anche a colui che, legittimamente escusso quale teste perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, acquisti successivamente la qualità d'imputato nel medesimo procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)