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Sez. 6, Sentenza n. 8851 del 07/05/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 211997 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Deposizione resa da un soggetto assunto legittimamente come teste - Successiva incriminazione del medesimo per reato connesso - Applicabilità dell'esimente - Legittimità - "Ratio" - Giudizio davanti alla Corte di cassazione - Rilevabilità della causa di non punibilità - Legittimità - Fattispecie in tema di falso in atto pubblico.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211997-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ

Il tenore e la "ratio" dell'art. 384, secondo comma, c.p. impongono di ritenere che la causa di non punibilità da detta norma prevista, applicabile a chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, operi indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di coimputato o di imputato in procedimento connesso nel momento in cui è resa la testimonianza, e che possa, pertanto, trovare ingresso anche nel caso in cui il soggetto, assunto come testimone senza che al momento della deposizione risultassero indizi di reità a suo carico, venga successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. E invero, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 cost., discriminando un soggetto dall'altro in relazione ad adempimenti e ricognizioni esulanti dalla sua sfera di controllo, e sostanzialmente indifferenti agli effetti del suo diritto di non autoaccusarsi. All'accertamento di tale situazione e alla applicazione della causa di non punibilità può procedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza che rilevi il fatto che non vi abbia provveduto il giudice di merito (Nella specie, la parte ricorrente, sentita nella udienza preliminare davanti al G.i.p. del tribunale come testimone in relazione a un processo per falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, era stata successivamente rinviata a giudizio con l' imputazione di concorso nel delitto di falso in atto pubblico, dalla quale, peraltro, veniva assolta. Successivamente era stata imputata e condannata dal pretore per il delitto di falsa testimonianza, in relazione alla deposizione resa davanti al G.i.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)