Sez. 6, Sentenza n. 7963 del 20/06/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209758 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Deposizione resa da un soggetto assunto legittimamente come teste - Successiva incriminazione del medesimo per reato connesso - Applicabilità dell'esimente - Doverosità - "Ratio".
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
In tema di falsa testimonianza, è applicabile la esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. al soggetto che, assunto legittimamente come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. Infatti, il tenore e la "ratio" del comma secondo dell'art. 384 impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all'art. 3 Cost., che l'esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 198 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 198 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)