Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 29/05/1971 (Rv. 352021 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI UN TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERROGANDA ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROVA DELLA SIMULAZIONE DI UN TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERROGANDA ALLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
In tema di prova della simulazione nei rapporti inter partes, non e vietato l'espletamento dell'interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui e deferito, e sempre ammissibile, purche non abbia per oggetto negozi per i quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam. Pertanto, e ammissibile l'interrogatorio formale di una delle parti convenute, diretto a provare la sola simulazione di un trasferimento immobiliarè ne ad esso osta la mancata opposizione di detta parte alla domanda attrice, poiche il giudizio relativo all'accertamento della simulazione da luogo ad un contraddittorio necessario fra tutti i partecipanti dell'atto impugnato, nei cui confronti, indipendentemente dalla posizione assunta rispetto alla domanda dell'attore, la pronuncia del giudice e destinata a produrre i suoi effetti sostanziali*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)