Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 17/07/1974 (Rv. 370464 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI RICHIEDENTI LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - AMMISSIBILITA DELL'INTERROGATORIO SULLA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO E NON SULLA SUA ESISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - RAPPORTI INTER PARTES - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI RICHIEDENTI LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - AMMISSIBILITA DELL'INTERROGATORIO SULLA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO E NON SULLA SUA ESISTENZA.*
In tema di prova della simulazione inter partes la legge, mentre vieta la prova per testi, tranne per determinati casi - quelli previsti dall'art 2724 cod civ e quelli in cui, a sensi dell'art 1417 cod civ, la prova sia diretta a far valere l'illiceita del contratto - nonche la prova per presunzioni (art 2729, secondo comma, cod civ), non contiene invece alcuna disposizione che vieti l'interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui e deferito, e sempre ammissibile, purche verta su circostanze concludenti ed influenti, non abbia per oggetto negozi pei quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam e non sia in contrasto con gli Atti di causa si da apparire dilatorio o defatigatorio. Ed anche con riguardo ai contratti relativi a trasferimenti immobiliari, richiedenti quindi la Forma scritta ad substantiam, deve pur sempre considerarsi ammissibile l'interrogatorio formale inteso a provocare la confessione circa la simulazione del contratto e non la sussistenza di esso. (V 1606'71, mass n 352021; 3999'69, mass nn 344477 e 344479).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)