Sez. 3, Sentenza n. 5490 del 13/10/1980 (Rv. 409362 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONCLUSIONE PER ATTO SCRITTO DEL NEGOZIO DEL QUALE DEVE ESSERE ACCERTATA LA SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - TRA LE PARTI - INTERROGATORIO FORMALE - AMMISSIBILITA - CONCLUSIONE PER ATTO SCRITTO DEL NEGOZIO DEL QUALE DEVE ESSERE ACCERTATA LA SIMULAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nei rapporti tra le parti contraenti, la prova della simulazione del contratto puo essere data anche mediante interrogatorio formale, mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, in quanto le limitazioni poste - nei rapporti anzidetti - dal secondo comma dell'art 1417 cod civ riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente (art 2729 cod civ), quella per presunzioni. Tale interrogatorio puo essere ammesso anche quando il negozio del quale deve essere accertata la simulazione sia stato concluso per atto scritto, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l'inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensi a ricercare la verita reale contro quella formale risultante dall'atto scritto. (V 6160/79, mass n 402875; (V 3050/75, mass n 377141; (V 2133/74, mass n 370464; (V 1606/71, mass n 352021).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)