Sez. L, Sentenza n. 26620 del 14/10/2024 (Rv. 672627-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Certificazione di esposizione all'amianto emessa dall'INAIL - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - Revoca dell'accredito contributivo per erroneità degli accertamenti - Danno conseguente - Responsabilità dell'INAIL - Sussistenza - Natura dell'illecito - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Il rapporto assicurativo che lega l'INAIL al lavoratore si connota in termini di affidamento e mutua cooperazione, in forza dell'obbligo, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita; pertanto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici in considerazione dei contributi figurativi accreditati per esposizione all'amianto, l'erronea certificazione, con efficacia vincolante, di esposizione all'amianto e la conseguente revoca dell'accredito contributivo danno luogo ad un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale, "species" del più ampio "genus" della responsabilità ex art. 1218 c.c.
Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)