Sez. 3 - , Ordinanza n. 14556 del 09/05/2022 (Rv. 664821 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Prestazioni previdenziali - Rigetto della domanda del lavoratore - Responsabilità per erronea certificazione dei relativi presupposti - Esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Possibilità - Condizioni - Fondamento. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Il risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente, nella convinzione - derivante da erronea certificazione dell'INAIL relativa alla sussistenza e alla durata della esposizione ad amianto - di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, può essere escluso in ragione del fatto colposo del danneggiato, purchè la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, configurandosi l'impossibilità di conseguire il trattamento
pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria alla stregua di danno conseguenza, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227, comma 2, c.c..
Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)