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Sez. 5, Sentenza n. 4893 del 16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000) Rv. 215964 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di tipo mafioso - Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) - Differenza con la ipotesi di cui al terzo comma dell'art 416 bis cod.pen. - Concorso esterno - Possibilità.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215964-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter cod.pen.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte cod.pen.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non "intraneus" alla "societas sceleris", potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)