Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023 Ud. (dep. 28/12/2023) Rv. 285628 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Decreto Legisl. del 1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. del 2022 num. 150 art. 95 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)