Sez. 6, Sentenza n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023) Rv. 285154 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)