diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12252 del 20/08/2003 (Rv. 566069 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Accertamento della natura del rapporto - Criteri - Distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566069-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Con riferimento all'attività' giornalistica, rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)