diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12813 del 18/12/1997 (Rv. 511021 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte costituita dopo la notifica della sentenza e prima dell' impugnazione - Notifica di questa al procuratore - Validità - Condizioni - Conoscenza della morte - Prova a carico degli eredi della parte deceduta.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511021-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

E ammissibile l'impugnazione presso il procuratore costituito pur se la parte è deceduta dopo la notifica della sentenza, se gli eredi di essa, nel resistere al gravame, non dimostrano che la controparte conosceva l'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)