Sez. 5, Sentenza n. 6073 del 12/05/2000 (Rv. 536426 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Principio della cosiddetta "ultrattività della procura"- Operatività - Condizioni - Limiti - Morte della parte intervenuta fra la deliberazione della sentenza di primo grado e la sua pubblicazione - Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione agli eredi - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
Il principio della cosiddetta "ultrattività della procura" in caso di evento interruttivo non dichiarato, è applicabile unicamente alle ipotesi di evento verificatosi prima della chiusura della discussione, mentre, allorché, trattandosi di evento morte della parte, esso sia intervenuto dopo la riserva ad opera del collegio - ad esempio fra la deliberazione della sentenza di primo grado e la pubblicazione - la notifica dell'impugnazione va effettuata agli eredi della parte deceduta.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)