Sez. U, Sentenza n. 7071 del 25/11/1983 (Rv. 431690 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - INFRAZIONE EDILIZIA ACCERTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONI DELL'INGIUNTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - INFRAZIONE EDILIZIA ACCERTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONI DELL'INGIUNTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo ad infrazione edilizia accertata dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e per la quale il sindaco, con ordinanza-ingiunzione resa a norma di detta legge, abbia irrogato sanzione pecuniaria amministrativa ed intimato il pagamento della relativa somma, ogni contestazione dell'ingiunto, tanto se attinente a vizi formali del procedimento di esazione, quanto se inerente alla legittimità sostanziale della pretesa creditoria, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'espressa previsione dell'art. 16 della legge medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)