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Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 19/05/1988 (Rv. 458833 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - MANCANZA - IMMOBILI ACQUISTATI DA UN CONIUGE - COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - OGGETTO - QUOTA DI COMPROPRIETÀ DEL CONIUGE ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458833-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - COMUNIONE LEGALE - REGIME TRANSITORIO - ESCLUSIONE DELLA COMUNIONE LEGALE - MANCANZA - IMMOBILI ACQUISTATI DA UN CONIUGE - COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - OGGETTO - QUOTA DI COMPROPRIETÀ DEL CONIUGE ACQUIRENTE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso in cui l'immobile promesso in vendita da uno dei coniugi sia divenuto, dopo il preliminare e prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, di proprietà comune dello altro coniuge, ai sensi dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), il contratto definitivo anzidetto non può essere concluso senza il consenso di detto coniuge, e, pertanto, in difetto, non può essere proposta la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., pur se limitata alla quota di proprietà del promittente venditore, dovendo la sentenza costitutiva, prevista dal citato art. 2932, riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. (V 822/83, mass n 425575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Decreto Legge 09/09/1977 num. 688, Legge 31/10/1977 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)