Sez. L, Sentenza n. 1072 del 21/02/1986 (Rv. 444573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESTENSIONE AI MINORATI PSICHICI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESTENSIONE AI MINORATI PSICHICI - INAMMISSIBILITÀ.*
I soggetti affetti da minorazione di natura psichica (oligofrenici) non rientrano - qualunque sia la causa di tale menomazione - tra le categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio, quale previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 sia perché l'art. 5 di tale legge - nel porre il limite minimo della residua capacità lavorativa degli invalidi - fa riferimento testuale unicamente alle minorazioni fisiche, sia perché gli irregolari psichici sono espressamente considerati dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 (che prevede speciali misure assistenziali e di recupero in favore di tali soggetti), sia infine perché la malattia psichica colpisce il soggetto nella sua capacità di intendere e di volere e quindi comporta la possibilità del venir meno dei presupposti per l'istaurazione di un rapporto di lavoro, fonte anche per il minorato, nonostante il collocamento obbligatorio, di specifici obblighi. (V C cost n. 52 del 1985; (V 2216/85, mass n 440098).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)