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Sez. L, Sentenza n. 2216 del 29/03/1985 (Rv. 440098 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA SEMINFERMITÀ DI MENTE IN UN PROCESSO PENALE - AUTOMATICO INSERIMENTO NELLE CATEGORIE PROTETTE DALLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - ESCLUSIONE - PERDITA DEL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440098-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA SEMINFERMITÀ DI MENTE IN UN PROCESSO PENALE - AUTOMATICO INSERIMENTO NELLE CATEGORIE PROTETTE DALLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - ESCLUSIONE - PERDITA DEL DIRITTO ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE.*

Per il lavoratore affetto da minorazione fisica, e pertanto tutelato dalla legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio, il riconoscimento della seminfermità di mente in un giudizio penale non implica l'automatico inserimento nelle categorie protette dalla legge n. 118 del 1971 che tutela i soggetti affetti da minorazione psichica, né comporta il venir meno del diritto all'assunzione obbligatoria, non incidendo neppure sulla legittimazione dell'atto di avviamento.*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)