Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 23/02/1996 (Rv. 495993 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di eccepire l'incompetenza sotto tutti i criteri alternativamente previsti - Necessità - Contestazione parziale - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
Poiché l'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri (di collegamento) concorrenti previsti dagli artt.18 - 19 - 20 cod. proc. civ. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)