diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1154 del 07/11/2000 (Rv. 541429 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D. Lgs. 80/98 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541429-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, diciassettesimo comma del D.Lgs. n. 80 del 1998 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi, al momento di cessazione della permanenza (fattispecie relativa al richiamo in Italia di una insegnate della scuola europea).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)