Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260876 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Esiguità del termine tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura e la data dell'interrogatorio - Nullità - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI
In tema di misure cautelari, la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare impugnata avendo i difensori eccepito solo la nullità dell'atto senza richiedere il differimento dell'interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)