Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 26/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206638 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti preesistenti o sopravvenuti - Di difesa dell'imputato - Obbligo di trasmissione - Sussistenza - Sopravvenienza - Definizione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In materia di riesame delle misure coercitive, l'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. impone di trasmettere al tribunale del riesame non solo gli "elementi" favorevoli sopravvenuti all'applicazione della misura, ma anche quelli, d'accusa o di difesa, che, pur essendo stati già acquisiti, non furono trasmessi al giudice per le indagini preliminari. Infatti, il complesso degli atti e dei documenti da trasmettere al giudice del riesame va individuato anche con riferimento alle difese spiegate dall'accusato; ne consegue che debbano essere trasmessi al tribunale tutti gli atti cui quelle difese assegnino rilevanza, anche nella prospettiva dell'accusa. Il concetto di "sopravvenienza" cui allude l'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. va, pertanto, riferito non solo al momento in cui gli atti o i documenti siano stati acquisiti, ma anche al momento in cui essi abbiano assunto rilevanza. E l'accertamento di questa rilevanza va condotto in concreto dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)