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Sez. L, Sentenza n. 1306 del 07/02/1998 (Rv. 512381 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità del compenso per il lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici dagli esattori autostradali ai fini della determinazione degli istituti retributivi indiretti.
Stato
decisa il 1998-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - ha ritenuto che la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro notturno sistematicamente prestato, secondo turni prestabiliti, dagli esattori autostradali, costituendo parte integrante della ordinaria retribuzione, dovesse come tale concorrere alla composizione della base di calcolo degli istituti retributivi indiretti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)