Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 13/05/1992 (Rv. 477198 - 01)
Professionisti - In genere | Società di professionisti - Costituzione - Divieto ex art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Ambito di applicazione - Beni strumentali e servizi necessari all'espletamento dell'attività professionale - Contratto tra la società e il professionista per la relativa fornitura - Nullità - Configurabilità - Esclusione.
Professionisti - In genere
Il disposto dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, che vieta la costituzione di società le quali abbiano ad oggetto la prestazione di attività professionale, non trova applicazione nel caso in cui la società abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione di mezzi strumentali per l'esercizio di una attività professionale, ancorché protetta (immobili, arredamenti, macchinari, servizi ausiliari), che resti però nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile. Ne deriva che è lecito a norma dell'art. 1322 cod. civ. il contratto atipico intercorso tra la società ed il professionista per effetto del quale la prima si obbliga a fornire al secondo tutti i beni strumentali e i servizi necessari all'espletamento dell'attività professionale, prestata personalmente dal professionista (nel caso di specie trattasi di un gabinetto di analisi chimico-cliniche), e questi si impegna a pagare alla società un corrispettivo in misura fissa o in proporzione dei suoi proventi, a nulla rilevando poi che la società provveda materialmente, su incarico del professionista, a riscuotere i compensi, trattenendo quanto ad essa spettante e versando il resto al medesimo, o che quest'ultimo sia socio della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)