Sez. U, Sentenza n. 9500 del 27/09/1997 (Rv. 508327 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Soggetti costituiti in forma societaria - Convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 833 del 1978 - Legittimità - Limiti - Condizioni.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
L'esercizio dell'attività di analisi chimico - cliniche svolta in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale, non resta estranea, in linea generale, ai divieti e ai limiti posti per le cosiddette professioni protette dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la quale non consente la costituzione di società aventi ad oggetto la prestazione di attività professionale, permettendo soltanto l'associazione ai professionisti muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale. Ai suddetti divieti si sottrae peraltro tanto la società costituita per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto "all'opus" del singolo professionista quanto quella che abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio della attività professionale protetta, la quale ultima resti però nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve, anche sul piano contabile, come può avvenire quando fra la società e il professionista intervenga un contratto in base al quale la prima si obbliga a fornire al secondo tutti i beni strumentali e i servizi accessori che consentono o facilitano (ma non esauriscono) l'elemento specifico dell'attività professionale e il secondo (il quale può anche essere socio della società partecipando alla stessa con una quota del capitale o con il conferimento di uno o più beni) si impegni a pagare un corrispettivo in misura fissa o proporzionale ai suoi proventi (mentre è irrilevante in quest'ultimo caso che sia la società a riscuotere tali proventi su incarico del professionista medesimo) oppur quando, fra la società di mezzi e il professionista abilitato allo svolgimento di attività protette sussista un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale coordinata e continuativa. In nessuna di tali situazioni, restando comunque il professionista l'unico soggetto direttamente in contatto con la propria clientela che da lui riceve la prestazioni professionali, vengono infatti compromessi il carattere personalissimo che la prestazione deve avere o il prestigio stesso della professione protetta, ossia quei valori a tutela dei quali è posto il divieto di esercizio delle professioni in forma di società commerciale o di semplice impresa, sicché una società costituita in conformità delle sopraindicate ipotesi deve ritenersi legittimata alla stipula di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 833 del 1978.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 22/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)