Sez. 1, Sentenza n. 822 del 10/03/1976 (Rv. 379480 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DEL BENE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - VANTAGGIO DERIVATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAZIONE - ESCLUSIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - IMPERATIVITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DEL BENE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - VANTAGGIO DERIVATO DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - DETRAZIONE - ESCLUSIONE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - IMPERATIVITA.*
Divenuta illegittima l'occupazione di un immobile per la mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, ed essendo impossibile la restituzione del bene a causa della sua definitiva destinazione alla costruzione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno cui ha diritto il proprietario del fondo occupato resta disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita da fatto illecito, senza la detrazione del vantaggio derivato dalla esecuzione dell'opera alla parte residua del fondo, di cui agli artt 40 e 41 legge 25 giugno 1865 n 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita. L'inoperativita della compensatio lucri cum damno deriva dalla non ricollegabilita, diretta ed esclusiva, del vantaggio e del danno con un fatto unico: infatti, mentre il danno deriva dall'occupazione illegittima, il vantaggio deriva dalla successiva esecuzione di una opera pubblica. (Conf 1549/75, mass n 375147; (Conf 1218/71, mass n 351379; (contra 1578/69, mass n 340474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)