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Sez. 5, Sentenza n. 13233 del 26/10/2001 (Rv. 549855 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Operazioni compiute con società estera controllante l'impresa - Valutazione dei componenti del reddito - Valore normale dei beni ceduti - Condizioni per l'operatività del criterio - Vendita nello Stato di un prodotto similare, in assenza di un prezzo stabilito d'imperio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549855-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, vanno valutati - secondo l'espressa previsione dettata dall'art. 74, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - in base al valore normale dei beni ceduti; per l'operatività di detto criterio è sufficiente che nello Stato sia venduto un prodotto similare, in assenza di vincoli di legge nella determinazione del prezzo, a nulla rilevando che questo sia eventualmente stabilito secondo condizioni dettate nella licenza ottenuta dal produttore con la casa madre estera.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)