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Sez. 1, Sentenza n. 3695 del 18/05/1999 Cc. (dep. 23/06/1999) Rv. 213871 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - GIUDICI ORDINARI E SPECIALI | Reati comuni e reati militari - Individuazione del reato più grave - Criteri applicabili.
Stato
decisa il 1999-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213871-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - GIUDICI ORDINARI E SPECIALI

L'art.16, comma 3, cod.proc.pen. - i cui criteri valgono ad individuare, in virtù del richiamo operato dall'art.13, comma 2, la giurisdizione ordinaria o militare in ipotesi di connessione tra reati comuni e reati militari - fissa due principi chiaramente posti tra loro in rapporto di stretta gradualità che impedisce al criterio subordinato di operare o combinarsi con il criterio principale, ove lo stesso si riveli sufficiente per individuare il reato più grave. Da un lato, infatti, si stabilisce il principio che la gravità del reato è determinata in ragione della pena più elevata nel massimo o, in caso di parità, della pena più elevata nel minimo, sicché in tutti i casi di pene omogenee per genere, sarà questo il criterio cui fare riferimento. Dall'altro si stabilisce il criterio subordinato per il quale, ove siano previste pene detentive e pene pecuniarie, queste ultime possono entrare in discorso soltanto nell'ipotesi in cui i reati posti in comparazione prevedano una "parità delle pene detentive": una parità, dunque, che può scaturire soltanto dal criterio principale di cui si è detto, il quale fa leva non soltanto sul massimo edittale, ma anche sul più elevato minimo, in caso di parità del primo (Fattispecie nella quale il tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai reati di truffa aggravata militare di cui all'art.234, primo e secondo comma, c.p.m.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni, ed al connesso delitto di cui all'art.4, comma 1, lett. d), del d.l. n.429 del 1982, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni, reputando più grave il delitto tributario in quanto, a parità di pena detentiva massima, era punito anche con la pena pecuniaria. La S.C., investita a seguito di conflitto promosso dal giudice ordinario, nell'affermare il principio di cui in massima, ha dichiarato la giurisdizione del tribunale militare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 16 com. 3, Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)