Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 23/11/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203165 - 01
Competenza - Competenza per connessione - Giudizi ordinari e speciali | Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti - Unico reato militare commesso in concorso da civili e militari - Appartiene alla giurisdizione del giudice speciale.
Competenza - Competenza per connessione - Giudizi ordinari e speciali
La connessione di procedimenti prevista dall'art. 13, secondo comma, cod. proc. pen. che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario - opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Ne consegue che, nel diverso caso di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato militare, non opera la connessione prevista dall'art. 13, secondo comma, cod. proc. pen., che richiese la presenza di più reati diversi, bensì è applicabile la disposizione prevista dall'art. 14 cod. pen. mil. pace, in base alla quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 14 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)