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Sez. 3, Sentenza n. 23907 del 01/03/2016 Cc. (dep. 09/06/2016) Rv. 266940 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Beni sottoposti a sequestro appartenenti a società dichiarata fallita - Rapporto tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e procedura fallimentare - Prevalenza del sequestro - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266940-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 322 ter cod. pen., prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della dichiarazione di fallimento, attesa la obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 4, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)