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Sez. 2 - , Sentenza n. 27262 del 16/04/2019 Cc. (dep. 19/06/2019) Rv. 276284 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca dei beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276284-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa non essendo titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte ha richiamato, a conferma dell'attuale assenza di legittimazione, la previsione del "nuovo codice della crisi di impresa" che, solo a decorrere dalla entrata in vigore nel 2020, attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti del decreto di sequestro e delle ordinanze in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)