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Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014 Cc. (dep. 17/03/2015) Rv. 263681 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato - Sanzioni - Confisca - Fallimento dell'ente - Diritti dei terzi sui beni - Opponibilità - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263681-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato della persona giuridica successivamente fallita, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001, sono fatti salvi rispetto alla confisca, si identificano nel diritto di proprietà e negli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche nei diritti di credito (In motivazione, la Corte ha affermato che i creditori, prima della conclusione della procedura concorsuale e della assegnazione dei beni, non sono titolari di alcun diritto su questi ultimi e, quindi, sono privi di un titolo restitutorio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)