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Sez. 1, Sentenza n. 4702 del 22/10/2012 Cc. (dep. 30/01/2013) Rv. 254565 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Revoca e restituzione dei beni in sede esecutiva - Ammissibilità esclusione - Rilevanza del successivo fallimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254565-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca per equivalente disposta con sentenza divenuta definitiva non può essere revocata in sede esecutiva, né il sopravvenuto fallimento della società a cui i beni erano stati confiscati, può essere considerato "caso eccezionale" o "fatto nuovo" rivalutabile dal giudice dell'esecuzione ed idoneo alla rimozione del provvedimento ablativo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha ritenuto la nullità del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la restituzione parziale dei beni in favore della curatela della società fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)