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Sez. 3, Sentenza n. 1582 del 19/09/1970 (Rv. 347477 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - APPLICABILITA DELL'ART 2050 COD CIV - PRESUPPOSTI - DANNO - CONSEGUENZA DELL'ATTIVITA DOLOSA DI TERZI - APPLICABILITA DI DETTA NORMA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347477-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - APPLICABILITA DELL'ART 2050 COD CIV - PRESUPPOSTI - DANNO - CONSEGUENZA DELL'ATTIVITA DOLOSA DI TERZI - APPLICABILITA DI DETTA NORMA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Presupposto per l'applicabilita dell'art 2050 cod civ e che il danno sia cagionato dall'esercente dell'attivita pericolosa nello svolgimento dell'attivita medesima il che e da escludere allorche il danno sia conseguenza di un comportamento doloso di terzi estranei all'Esercizio di quell'attivita. (nella specie, gli attori, assumendo che ignoti ladri, approfittando di un ponteggio eretto, per la costruzione di un contiguo edificio, dall'impresa convenuta, a soli 57 centimetri dal loro balcone sito al quarto piano di uno stabile, erano penetrati nel loro appartamento ed avevano sottratto oggetti di valore, avevano chiesto la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni. I giudici di merito avevano rigettato la domanda. Il supremo collegio ha rigettato il ricorso proposto dai soccombenti, enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)