Sez. 3, Sentenza n. 1949 del 14/05/1977 (Rv. 385672 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE.*
Per attivita pericolose - in relazione al cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita - debbono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di ps o da altre norme speciali (quali quelle contro gli infortuni sul lavoro), ed altresi quelle che abbiano insita la pericolosita nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura. (Conf 1582/70, mass n 347477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)