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Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 25/03/1998 Cc. (dep. 20/06/1998) Rv. 210781 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Misure alternative alla detenzione - Provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza - Termine per la decisione da parte del tribunale di sorveglianza - Sospensione feriale - Operatività.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210781-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La sospensione feriale dei termini, in difetto di espressa previsione in contrario, deve ritenersi operante anche con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art.51 ter dell'ordinamento penitenziario).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)