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Sez. 1, Sentenza n. 46086 del 20/06/2003 Cc. (dep. 28/11/2003) Rv. 226215 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza - Sospensione feriale dei termini - Operatività in generale - Eccezione nel caso di termini brevi legislativamente prefissati - Applicazione con riguardo al termine per la decisione a seguito di sospensione di misura alternativa alla detenzione.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226215-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche nei procedimenti di sorveglianza, non può, tuttavia, operare allorché le cadenze procedimentali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati, come si verifica nel caso del termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), il tribunale di sorveglianza deve decidere sulla sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione disposta dal magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)