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Sez. 1, Sentenza n. 46021 del 29/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230445 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza - Decisione da adottare a seguito di sospensione provvisoria di misura alternativa alla detenzione - Sospensione feriale dei termini - Operatività.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230445-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)