Sez. 5, Sentenza n. 11237 del 12/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167158 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO E NON DI CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - NECESSITÀ.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - NATURA DI ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO E NON DI CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ - APPLICAZIONE DI AMNISTIA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - NECESSITÀ.*
La dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo e non condizione obiettiva di punibilità del reato di bancarotta e ne determina con la sua pronuncia il momento consumativo - ne consegue che ai fini dell'applicazione di un provvedimento di amnistia deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non a quella in cui è stata svolta l'attività commerciale. (Conf mass n 148556; (Conf mass n 139835; (Conf mass n 138841).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)