diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 40199 del 24/09/2009 Cc. (dep. 16/10/2009) Rv. 244902 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Divieto dell'uso di impianti audiovisivi - Abrogazione della disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'art. 4 della L. n. 300 del 1970 - Nuove disposizioni introdotte dall'art. 114 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Continuità normativa - Sussiste.
Stato
decisa il 2009-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI

Anche a seguito dell'abrogazione espressa degli artt. 4 e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Conf., Sez. III, 24 settembre 2009, n. 40200, non massimata).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 179 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)