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Sez. 3, Sentenza n. 51897 del 08/09/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268399 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI | Impianti audiovisivi - Installazione con possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - Reato di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300 del 1970 e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Modifiche introdotte dall'art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268399-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI

In tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma primo, l. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall'art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 171, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 179, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)