Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 25/02/1987 (Rv. 451302 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - CONDIZIONI - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Con riguardo all'individuazione dell'oggetto del contratto, la sua determinabilità, con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, presuppone che vi sia stato un accordo circa la futura Determinazione dell'oggetto stesso e circa le modalità ed i criteri da osservarsi a questo fine, con la conseguenza che dallo stesso contratto vanno desunti, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione del relativo oggetto. (Conf 534/79, mass n 396655; (Conf 743/76, mass n 379400; (Conf 2736/70, mass n 349204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)