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Sez. 3, Sentenza n. 2736 del 22/12/1970 (Rv. 349204 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349204-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RIFERIMENTO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*

Benche non occorra la specifica individuazione dell'oggetto del contratto, bastando che esso sia determinabile, tuttavia in tanto la determinabilita sussiste, in quanto l'oggetto possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura Determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri o le modalita da osservarsi a questo fine mentre non e sufficiente il riferimento ad elementi che concernano la fase di esecuzione del contratto (come il comportamento successivo delle parti), e che, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, porrebbero sostanzialmente nel nulla l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)