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Sez. 3, Sentenza n. 743 del 05/03/1976 (Rv. 379400 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - ELEMENTI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379400-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - ELEMENTI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELLE PARTI - INIDONEITA.*

Benche non occorra la specifica individuazione dell'oggetto del contratto, bastando che esso sia determinabile, tuttavia in tanto la determinabilita sussiste, in quanto l'oggetto possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate circa la futura Determinazione dell'oggetto stesso e circa i criteri o le modalita da osservarsi a questo fine, mentre non e sufficiente il riferimento ad elementi che concernano la fase di esecuzione del contratto, come il comportamento successivo delle parti e che, con riguardo ai trasferimenti immobiliari, porrebbero sostanzialmente nel nulla l'esigenza dell'atto scritto ad substantiam. (Conf 2736/70, mass n 349204).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)