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Sez. 3, Sentenza n. 14699 del 13/11/2000 (Rv. 541636 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza - Requisiti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicabilità - Conseguenze - Onere della parte istante di indicare specificamente le ragioni del proprio dissenso rispetto alla sentenza impugnata - Sussistenza - Rinvio alle difese svolte in sede di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541636-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di competenza è strutturato - salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza - come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 cod. proc. civ., in ordine ai quali l'art. 47 del codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Ne consegue che deve ritenersi applicabile anche a detto ricorso il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la parte istante, in sede di regolamento di competenza, l'onere di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso, rispetto alla pronunzia impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, ma, eventualmente, trascrivendole in ricorso, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)