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Sez. 1, Ordinanza n. 6278 del 16/03/2007 (Rv. 595756 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza - Quesito di diritto - Formulazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595756-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il ricorso per regolamento di competenza deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366-bis, l'indicazione del quesito di diritto; infatti, non solo al regolamento di competenza si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali sul ricorso per cassazione, ma l'art. 380 ter cod. proc. civ., sul procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all'art. 375 cod. proc. civ. che, a sua volta, espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)