Sez. 1 - , Sentenza n. 21731 del 27/10/2016 (Rv. 642058 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Sistema disciplinato dall'art. 54 n. 327 del 2001 e dall'attuale art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Termine di decadenza di trenta giorni - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 - decorre, per qualunque interessato e, quindi, anche per l'ente espropriante, dal momento successivo all'affissione dell'avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri sull'Albo pretorio comunale e non già, come previsto dall'art. 51 della l. n. 2359 del 1865, dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio contenente la determinazione della stima.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)