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Sez. 1, Sentenza n. 14452 del 25/06/2014 (Rv. 631627 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione per pubblica utilità - Sistema introdotto dalla legge n. 865 del 1971 - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Dalla pubblicazione sul FAL e, a seguito della sua abolizione, dalla pubblicazione sull'Albo pretorio comunale.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631627-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema introdotto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, fa decorrere, per qualunque interessato (quindi anche per l'ente espropriante), il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione ivi disciplinata all'art. 19 dall'inserzione, nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell'avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito della soppressione del FAL, dal momento dell'affissione del predetto avviso sull'Albo pretorio comunale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)