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Sez. 3, Sentenza n. 3620 del 03/06/1980 (Rv. 407472 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CONCLUSO CON IL TERZO DA UN FALSUS PROCURATOR DEL PROPRIETARIO - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DIRETTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1980-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407472-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CONCLUSO CON IL TERZO DA UN FALSUS PROCURATOR DEL PROPRIETARIO - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DIRETTO - INEFFICACIA.*

Nel caso in cui il contratto preliminare di vendita di un fondo rustico sia stato concluso con il terzo da un falsus procurator del proprietario, la notifica al coltivatore della proposta di alienazione, eseguita, mediante la trasmissione del preliminare, dal predetto contraente sfornito di potere rappresentativo, e inidonea a far decorrere il termine per l'Esercizio del diritto di prelazione attribuito al coltivatore dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590. (V 5385/79, mass n 401972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)