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Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 05/03/1988 (Rv. 458099 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI, ADEMPIMENTI E DECADENZE PREVISTI IN TEMA DI OBBLIGHI DELLO AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458099-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI, ADEMPIMENTI E DECADENZE PREVISTI IN TEMA DI OBBLIGHI DELLO AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*

Perché l'avente diritto alla prelazione agraria sia assoggettato ai termini, agli adempimenti ed alle correlative decadenze che la legge ricollega, in serie successive, alla notificazione della proposta di alienazione ed alla trasmissione del preliminare, è necessario che il proprietario provveda egli stesso a tale notificazione o, in caso contrario, procuri al destinatario idoneo affidamento che questa proviene da lui essendo egli tenuto ad offrire al coltivatore tutti gli elementi perché questi eserciti il suo diritto con una semplice dichiarazione di adesione, senza incertezza alcuna sui dati essenziali della fattispecie, compresi quelli concernenti la legittimazione ed i poteri del notificante, essendo l'ipotesi di verifiche di questi inconciliabile con la ristrettezza dei termini per la prelazione e con il principio che la notificazione in esame non costituisce una normale comunicazione precontrattuale dante luogo ad una comune fase di trattative, ma deve realizzare il mezzo idoneo a consentire l'Esercizio del diritto di prelazione mediante una semplice accettazione delle clausole contenute nel preliminare. (nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la comunicazione della proposta di vendita effettuata da persona qualificatasi come procuratore speciale del proprietario del fondo, in Mancanza di qualsiasi affidamento in ordine alla sua legittimazione ed ai suoi poteri). (Conf 5132/84, mass n 436921; (Conf 7259/83, mass n 431859; (Conf 3620/80, mass n 407472; (Conf 5385/79, mass n 401972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)